A due mesi dalla condanna a 24 anni e 3 mesi di reclusione, la Corte d'Assise di Parma ha depositato le motivazioni della sentenza nei confronti di Chiara Petrolini, la 23enne di Traversetolo riconosciuta colpevole dell'omicidio premeditato e dell'occultamento del cadavere del secondogenito, nato il 7 agosto 2024 e successivamente sepolto nel giardino dell'abitazione di famiglia. Nelle oltre cento pagine di motivazioni, i giudici delineano un quadro estremamente netto della condotta della giovane, escludendo la ricostruzione della difesa secondo cui avrebbe vissuto una condizione di diniego della gravidanza e affermando invece che la ragazza agì con piena consapevolezza, lucidità e determinazione, perseguendo l'obiettivo di impedire che la nascita del bambino venisse scoperta.
La valutazione della Corte: “Lucida e determinata”
Uno dei passaggi più significativi delle motivazioni riguarda proprio la personalità dell'imputata. Secondo la Corte, Chiara Petrolini, pur essendo una ragazza “immatura e fragile”, ha agito “con lucidità e determinazione”, mantenendo “sempre ferma la propria volontà di non far scoprire niente finché ha potuto, ossia finché non è stata posta dagli inquirenti di fronte a evidenze fattuali incontrovertibili”. Per i giudici, quindi, la fragilità personale non avrebbe inciso sulla capacità di comprendere le proprie azioni né avrebbe compromesso la volontà con cui avrebbe portato avanti il proprio progetto criminoso.
La decisione presa prima del parto
La Corte individua una lunga serie di comportamenti che, secondo i magistrati, dimostrano come la scelta di provocare la morte del neonato fosse stata maturata ben prima del parto. I giudici scrivono infatti che Chiara Petrolini ha “tenuto una pluralità di condotte omissive che sono chiaramente indicative della volontà di partorire il figlio per poi eliminarlo”. Secondo la sentenza, le omissioni non sarebbero interpretabili in altro modo. “Le condotte omissive tenute da Chiara, inoltre, non possono essere interpretate diversamente, perché risulterebbero prive di una logica anche elementare”. Per la Corte, l'intero comportamento tenuto durante la gravidanza, il travaglio e le ore successive alla nascita dimostrerebbe la volontà di arrivare alla morte del bambino.
“La morte del figlio era stata voluta e premeditata”
Nelle motivazioni viene affrontato anche il tema della premeditazione, contestazione accolta già nella sentenza di primo grado. Secondo i giudici, “il comportamento dell'imputata complessivamente considerato, durante la gravidanza, al momento del travaglio e dopo la nascita del figlio, rende evidente come la decisione di causare la morte dello stesso fosse stata voluta e premeditata, a maggior ragione se si considera l'esperienza vissuta con la prima gravidanza”. La Corte aggiunge inoltre che “l'istruttoria ha invero fatto emergere plurimi dati di fatto da cui si evince che Petrolini si era rappresentata e aveva voluto la morte del figlio, per lo meno nell'ultimo periodo prima della partenza per New York, coltivando la propria determinazione criminosa senza soluzione di continuità e senza ripensamenti”. Un riferimento che richiama il viaggio negli Stati Uniti effettuato dalla giovane con la famiglia poco dopo il parto, mentre nessuno dei suoi familiari e nemmeno l'allora fidanzato erano a conoscenza della gravidanza.
Le cause della morte del neonato
Per quanto riguarda il secondo figlio, al quale è stato attribuito il nome Angelo Federico e il cognome del padre Samuel Granelli, la Corte conferma integralmente la ricostruzione sostenuta dall'accusa. Secondo i giudici, la morte del neonato sarebbe stata causata dal taglio del cordone ombelicale senza il necessario clampaggio e dalla successiva omissione di qualsiasi forma di assistenza o soccorso al bambino appena nato. È proprio questa successione di omissioni che, secondo la sentenza, dimostra la volontà omicidiaria contestata all'imputata.
Escluso il diniego della gravidanza
Uno degli aspetti centrali delle motivazioni riguarda il rigetto della tesi difensiva del cosiddetto diniego della gravidanza, sostenuta dall'avvocato Nicola Tria. Per la Corte non vi sono elementi che possano supportare questa ricostruzione. “Non risulta” che Chiara Petrolini “avesse sperimentato un diniego di gravidanza, e cioè che fosse inconsapevole del proprio stato di gravidanza, ovvero ne avesse una consapevolezza fluttuante”. I giudici osservano inoltre che si tratta “di una versione mai offerta dall'imputata nelle proprie dichiarazioni nel corso delle indagini né emersa in alcun modo dalle sue reazioni spontanee e dai racconti ai genitori e agli amici”.
Le ricerche su Internet dimostrerebbero la consapevolezza
A sostegno di questa conclusione, la Corte richiama anche l'attività svolta dalla giovane sul web durante la gravidanza. Secondo i magistrati, “la consapevolezza di Petrolini di essere incinta è dimostrata dalle molte ricerche su Internet, che evidenziano come fin dai primi mesi l'imputata fosse conscia di essere in attesa e di avere anche una certa contezza dell'incedere delle settimane”. Per i giudici, dunque, non emergerebbe alcuna prova di una reale inconsapevolezza dello stato di gravidanza.
L'assoluzione per il primo figlio
Diversa la valutazione relativa al primo neonato, partorito il 12 maggio 2023. Su questo episodio la Corte ha assolto Chiara Petrolini dall'accusa di omicidio perché, spiegano i magistrati, non esiste la prova certa che il bambino sia nato vivo. “Non essendoci la prova certa del fatto che il primo figlio di Chiara Petrolini sia nato vivo e abbia vissuto quantomeno per un breve lasso di tempo, è impossibile verificare che siano state le condotte contestate all'imputata a determinarne la morte”. Secondo i giudici, il lungo periodo trascorso dalla sepoltura dei resti ha reso impossibili gli accertamenti medico-legali necessari. Non è stato infatti possibile “eseguire accertamenti medico-legali sul feto/bambino” né escludere “che il feto fosse morto per cause naturali prima del parto e che eventuali controlli medici tempestivi avrebbero potuto impedire l'esito infausto della gravidanza”.
La stessa volontà della prima gravidanza
L'assoluzione, precisano tuttavia i giudici, non equivale a una valutazione positiva della condotta tenuta dalla giovane durante la prima gravidanza. La Corte sottolinea infatti che questa circostanza “non esclude che la volontà di Chiara Petrolini fosse quella di determinare la morte del figlio, come risulta dal comportamento da lei mantenuto per tutta la durata della gravidanza e del parto”. Ciò che manca, secondo i magistrati, è esclusivamente la prova certa del nesso causale tra le condotte contestate e la morte del primo neonato.
Una sentenza che rafforza l'impianto accusatorio
Con il deposito delle motivazioni, la Corte d'Assise di Parma conferma integralmente l'impianto accusatorio relativo al secondo figlio, ritenendo dimostrata la piena consapevolezza della gravidanza, la premeditazione e la volontà di provocare la morte del neonato attraverso una serie di omissioni considerate incompatibili con qualsiasi diversa spiegazione. Al tempo stesso, la sentenza chiarisce le ragioni dell'assoluzione per il primo episodio, non un riconoscimento dell'innocenza sotto il profilo della volontà, ma l'impossibilità processuale di affermare oltre ogni ragionevole dubbio che il bambino fosse nato vivo e che la morte fosse stata determinata dalle condotte dell'imputata.

